Art. 3. 1. Agli effetti della presente legge sono apportate le seguenti variazioni agli stati di previsione di competenza e di cassa della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994: (Omissis). La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 16 maggio 1994 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 19 aprile 1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 7 maggio 1994.