Art. 3.
 
   1. Agli effetti della presente legge sono  apportate  le  seguenti
variazioni  agli  stati  di previsione di competenza e di cassa della
spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994:
    (Omissis).
   La presente legge e' pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetta di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
    Firenze, 16 maggio 1994
 
                                CHITI
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il  19
aprile  1994  ed  e'  stata  vistata dal Commissario del Governo il 7
maggio 1994.