Art. 14.
                          Norma transitoria
 
   1. Entro un anno dall'entrata in vigore della  presente  legge  la
giunta   regionale   presenta   al   consiglio  i  provvedimenti  per
l'adeguamento della legislazione regionale esistente.
   2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge,  la  giunta regionale predispone un primo piano dei servizi di
cui al comma 2 dell'art. 9.
   La presente legge e' pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
 
                                CHITI
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il  20
aprile  1994  ed  e'  stata  vistata dal Commissario del Governo il 7
maggio 1994.