Art. 14. Norma transitoria 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale presenta al consiglio i provvedimenti per l'adeguamento della legislazione regionale esistente. 2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale predispone un primo piano dei servizi di cui al comma 2 dell'art. 9. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 20 aprile 1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 7 maggio 1994.