Art. 4. C o n t e n u t o La presente legge disciplina procedure e modalita' relative a: a) interventi normativi ed amministrativi regionali, attuativi di direttive e di altri atti comunitari non immediatamente applicabili; b) atti amministrativi regionali attuativi di regolamenti e di altri atti comunitari aventi immediata applicabilita'; c) attivita' tese a promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini, degli enti pubblici, delle imprese e di altri soggetti privati nella conoscenza e nell'uso degli strumenti atti a favorire il processo comunitario.