Art. 4.
                          C o n t e n u t o
 
   La presente legge disciplina procedure e modalita' relative a:
     a)  interventi  normativi ed amministrativi regionali, attuativi
di  direttive  e  di  altri  atti   comunitari   non   immediatamente
applicabili;
     b)  atti  amministrativi regionali attuativi di regolamenti e di
altri atti comunitari aventi immediata applicabilita';
     c)   attivita'   tese   a   promuovere   l'informazione   e   la
partecipazione dei cittadini, degli enti pubblici, delle imprese e di
altri  soggetti  privati  nella conoscenza e nell'uso degli strumenti
atti a favorire il processo comunitario.