Art. 5. Attuazione legislativa di direttive ed altri atti comunitari non immediatamente applicabili 1. L'attuazione delle direttive ed altri atti dell'Unione europea non immediatamente applicabili, afferenti a materie di competenza concorrente della Regione, si realizza ai sensi dell'art. 9, secondo comma della legge 9 marzo 1989, n. 86.