Art. 5.
 
Attuazione legislativa di direttive  ed  altri  atti  comunitari  non
immediatamente applicabili
   1.  L'attuazione delle direttive ed altri atti dell'Unione europea
non immediatamente applicabili, afferenti  a  materie  di  competenza
concorrente  della Regione, si realizza ai sensi dell'art. 9, secondo
comma della legge 9 marzo 1989, n. 86.