Art. 6.
 
Atti amministrativi regionali relativi  ad  interventi  sostenuti  da
finanziamenti comunitari
   1.  Gli  atti  amministrativi  regionali  relativi  ad  interventi
sostenuti da finanziamenti comunitari sono predisposti  dalla  giunta
regionale in termini utili rispetto alle scadenze contenute nell'atto
comunitario di riferimento, nel rispetto delle disposizioni di cui ai
commi seguenti.
   2.  La  giunta  regionale  trasmette  al  consiglio le proposte di
piani,  programmi  ed  altri  interventi  regionali  necessari   allo
svolgimento  delle  attivita' di partenariato con lo Stato e l'Unione
europea.
   3.  Gli  atti  di  cui  al  comma   precedente   individuano,   in
particolare:
     a) le categorie dei destinatari;
     b) i criteri e le modalita' di attuazione dei piani e programmi,
nonche' gli indicatori dei parametri di riparto delle risorse;
     c) la normativa di riferimento nazionale e regionale;
     d)  la  struttura  ed  il  personale  regionale responsabili dei
procedimenti.
   4. Il consiglio regionale approva, mediante apposita  risoluzione,
le  proposte  di cui al presente articolo. La giunta regionale svolge
l'attivita' di partenariato sulla base della predetta risoluzione.
   5. Gli atti di  cui  al  4›  comma  sono  trasmessi  dalla  giunta
regionale   alle  competenti  autorita'  per  il  successivo  inoltro
all'Unione europea.
   6. Gli atti definitivi conseguenti all'attivita'  di  partenariato
sono  tempestivamente  comunicati  al  consiglio regionale ed attuati
dalla giunta, previa pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
regione Toscana.
   Gli  adeguamenti  e  le  rimodulazioni,  nei limiti previsti dalle
disposizioni comunitarie, sono definiti ed attuati direttamente dagli
organismi   responsabili   dell'attuazione.   Eventuali    successive
modificazioni sostanziali degli atti definitivi sono approvate con la
stessa procedura prevista per l'atto originario.
   7.  Gli  atti  di  cui al presente articolo non sono soggetti alla
procedura di notificazione dei regimi di aiuto di cui agli artt. 12 e
13.