Art. 6. Atti amministrativi regionali relativi ad interventi sostenuti da finanziamenti comunitari 1. Gli atti amministrativi regionali relativi ad interventi sostenuti da finanziamenti comunitari sono predisposti dalla giunta regionale in termini utili rispetto alle scadenze contenute nell'atto comunitario di riferimento, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti. 2. La giunta regionale trasmette al consiglio le proposte di piani, programmi ed altri interventi regionali necessari allo svolgimento delle attivita' di partenariato con lo Stato e l'Unione europea. 3. Gli atti di cui al comma precedente individuano, in particolare: a) le categorie dei destinatari; b) i criteri e le modalita' di attuazione dei piani e programmi, nonche' gli indicatori dei parametri di riparto delle risorse; c) la normativa di riferimento nazionale e regionale; d) la struttura ed il personale regionale responsabili dei procedimenti. 4. Il consiglio regionale approva, mediante apposita risoluzione, le proposte di cui al presente articolo. La giunta regionale svolge l'attivita' di partenariato sulla base della predetta risoluzione. 5. Gli atti di cui al 4 comma sono trasmessi dalla giunta regionale alle competenti autorita' per il successivo inoltro all'Unione europea. 6. Gli atti definitivi conseguenti all'attivita' di partenariato sono tempestivamente comunicati al consiglio regionale ed attuati dalla giunta, previa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. Gli adeguamenti e le rimodulazioni, nei limiti previsti dalle disposizioni comunitarie, sono definiti ed attuati direttamente dagli organismi responsabili dell'attuazione. Eventuali successive modificazioni sostanziali degli atti definitivi sono approvate con la stessa procedura prevista per l'atto originario. 7. Gli atti di cui al presente articolo non sono soggetti alla procedura di notificazione dei regimi di aiuto di cui agli artt. 12 e 13.