Art. 7. Altri atti amministrativi regionali attuativi di regolamenti ed altri atti comunitari aventi immediata applicabilita' 1. Gli atti amministrativi regionali, diversi da quelli dell'art. 6, necessari per assicurare l'attuazione dei regolamenti comunitari e di altri atti aventi iinmediata applicabilita', sono tempestivamente predisposti dalla giunta regionale e trasmessi al consiglio per la successiva approvazione.