Art. 7.
Altri atti amministrativi regionali attuativi di regolamenti ed altri
atti comunitari aventi immediata applicabilita'
 
   1. Gli atti amministrativi regionali, diversi da quelli  dell'art.
6, necessari per assicurare l'attuazione dei regolamenti comunitari e
di  altri atti aventi iinmediata applicabilita', sono tempestivamente
predisposti dalla giunta regionale e trasmessi al  consiglio  per  la
successiva approvazione.