Art. 9. Iniziative regionali tese a promuovere l'informazione e la conoscenza delle materie comunitarie 1. Al fine di assicurare un'organica informazione e di migliorare la conoscenza delle materie oggetto delle politiche comunitarie, nonche' delle attivita' ad csse collegate, e' predisposto un apposito sistema di informazione regionale per i cittadini, gli Enti pubblici, le imprese ed i soggetti privati presso le strutture pubbliche esistenti. Tale sistema e' collegato in rete con i servizi interessati della Regione. 2. La giunta regionale predispone il piano dei servizi di cui al comma 1 individuando strutture, sedi e modalita' operative, e provvede alla sua attuazione anche attraverso la stipula di appositi atti convenzionali con soggetti pubblici e/o privati.