Art. 9.
        Iniziative regionali tese a promuovere l'informazione
              e la conoscenza delle materie comunitarie
 
   1.  Al fine di assicurare un'organica informazione e di migliorare
la conoscenza delle  materie  oggetto  delle  politiche  comunitarie,
nonche' delle attivita' ad csse collegate, e' predisposto un apposito
sistema di informazione regionale per i cittadini, gli Enti pubblici,
le  imprese  ed  i  soggetti  privati  presso  le strutture pubbliche
esistenti.  Tale  sistema  e'  collegato  in  rete  con   i   servizi
interessati della Regione.
   2.  La  giunta regionale predispone il piano dei servizi di cui al
comma  1  individuando  strutture,  sedi  e  modalita'  operative,  e
provvede  alla sua attuazione anche attraverso la stipula di appositi
atti convenzionali con soggetti pubblici e/o privati.