Art. 10. Convenzioni 1. Le convenzioni di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, devono indicare in particolare: a) il numero degli aderenti all'organizzazione stipulante impegnati nell'attivita' oggetto della convenzione ed i responsabili operativi, con l'indicazione dei relativi titoli professionali e formativi; b) il numero degli eventuali lavoratori dipendenti o autonomi per prestazioni di attivita' specializzate; c) il numero e l'articolazione delle ore da impegnare nell'esercizio dell'attivita' convenzionata da parte dei soggetti di cui alle lettere a) e b); d) il tipo di copertura assicurativa a favore dei soggetti di cui alle lettere a) e b) di tutti i rischi derivanti dalla specifica attivita' oggetto di convenzione; e) la durata del rapporto convenzionale; f) le modalita' per la verifica periodica dei risultati conseguiti; g) il possesso dei requisiti comprovanti la capacita' professionale dei volontari impegnati e la continuita' delle loro prestazioni; h) le modalita' relative al rimborso delle spese vive sostenute dall'organizzazione, adeguatamente documentate; i) la quantita' di risorse economiche, di personale e di servizi da destinare all'attivita' oggetto della convenzione. 2. Nella scelta delle organizzazioni con cui stipulare le singole convenzioni, costituisce titolo di priorita' il possesso dei requisiti inerenti: a) la specifica competenza, esperienza e professionalita' nel settore oggetto di convenzione, valutate anche con riferimento alla qualita' degli addetti; b) la disponibilita' da parte dell'organizzazione di strutture e servizi idonei ed adeguati ad assicurare lo svolgimento delle attivita' oggetto della convenzione; c) la collocazione della sede dell'associazione nel territorio di competenza dell'ente che stipula la convenzione. 3. Titoli di priorita' sono inoltre attribuiti secondo i seguenti criteri: a) continuita' nello svolgimento delle attivita'; b) quantita' delle prestazioni erogate; c) qualita' delle prestazioni; d) numero delle convenzioni sottoscritte con gli enti pubblici; e) distanza delle strutture rispetto all'utenza; f) ordine di iscrizione nel registro regionale. 4. L'attivita' convenzionata deve essere svolta direttamente e non puo' essere oggetto di affidamento a terzi. 5. Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.