Art. 10.
                             Convenzioni
 
   1. Le convenzioni di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1991, n.
266, devono indicare in particolare:
     a)  il  numero  degli  aderenti  all'organizzazione   stipulante
impegnati  nell'attivita' oggetto della convenzione ed i responsabili
operativi, con l'indicazione  dei  relativi  titoli  professionali  e
formativi;
     b)  il  numero  degli eventuali lavoratori dipendenti o autonomi
per prestazioni di attivita' specializzate;
     c)  il  numero  e  l'articolazione  delle   ore   da   impegnare
nell'esercizio  dell'attivita' convenzionata da parte dei soggetti di
cui alle lettere a) e b);
     d) il tipo di copertura assicurativa a favore  dei  soggetti  di
cui  alle lettere a) e b) di tutti i rischi derivanti dalla specifica
attivita' oggetto di convenzione;
     e) la durata del rapporto convenzionale;
     f)  le  modalita'  per  la  verifica  periodica  dei   risultati
conseguiti;
     g)   il   possesso   dei   requisiti  comprovanti  la  capacita'
professionale dei volontari impegnati e  la  continuita'  delle  loro
prestazioni;
     h)  le modalita' relative al rimborso delle spese vive sostenute
dall'organizzazione, adeguatamente documentate;
     i) la quantita' di risorse economiche, di personale e di servizi
da destinare all'attivita' oggetto della convenzione.
   2. Nella scelta delle organizzazioni con cui stipulare le  singole
convenzioni,   costituisce   titolo  di  priorita'  il  possesso  dei
requisiti inerenti:
     a) la specifica competenza, esperienza  e  professionalita'  nel
settore  oggetto  di convenzione, valutate anche con riferimento alla
qualita' degli addetti;
     b) la disponibilita' da parte dell'organizzazione di strutture e
servizi  idonei  ed  adeguati  ad  assicurare  lo  svolgimento  delle
attivita' oggetto della convenzione;
     c) la collocazione della sede dell'associazione  nel  territorio
di competenza dell'ente che stipula la convenzione.
   3.  Titoli di priorita' sono inoltre attribuiti secondo i seguenti
criteri:
     a) continuita' nello svolgimento delle attivita';
     b) quantita' delle prestazioni erogate;
     c) qualita' delle prestazioni;
     d) numero delle convenzioni sottoscritte con gli enti pubblici;
     e) distanza delle strutture rispetto all'utenza;
     f) ordine di iscrizione nel registro regionale.
   4. L'attivita' convenzionata deve essere svolta direttamente e non
puo' essere oggetto di affidamento a terzi.
   5. Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate sulla
base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale con  propria
deliberazione.