Art. 11. Prestazioni retribuite 1. Ferma restando la prevalenza dell'attivita' dei soggetti aderenti, l'organizzazione di volontariato puo' avvalersi di prestazioni comunque retribuite rese da soggetti non aderenti, purche' si tratti di prestazioni necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'organizzazione oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attivita' da essa svolta.