Art. 11.
                       Prestazioni retribuite
 
   1.  Ferma  restando  la  prevalenza  dell'attivita'  dei  soggetti
aderenti,  l'organizzazione  di  volontariato   puo'   avvalersi   di
prestazioni  comunque  retribuite  rese  da  soggetti  non  aderenti,
purche' si tratti di prestazioni necessarie ad assicurare il regolare
funzionamento dell'organizzazione oppure occorrenti a  qualificare  e
specializzare l'attivita' da essa svolta.