Art. 12.
           Modalita' per lo svolgimento delle prestazioni
 
   1.  Gli  aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel
registro regionale possono accedere  alle  strutture  ed  ai  servizi
pubblici  o  privati convenzionati con gli enti pubblici operanti nel
settore di loro interesse per lo svolgimento  della  loro  attivita',
purche'  questa sia compatibile con la disciplina interna degli enti.
L'eventuale diniego all'accesso deve essere motivato.
   2. L'accesso e' subordinato ad  accordi  tra  la  struttura  o  il
servizio e l'organizzazione di volontariato, concernenti le modalita'
di  presenza  del  volontariato  ed il rapporto tra i volontari ed il
personale della struttura o servizio.
   3. Gli accordi debbono prevedere tra l'altro:
     a) la riconoscibilita' del volontariato e dell'organizzazione di
appartenenza;
     b) il  rispetto  da  parte  del  volontariato  della  disciplina
specifica  dell'attivita'  svolta  e delle norme per l'utilizzo delle
attrezzature della struttura o servizio;
     c) il rispetto  della  liberta',  dignita'  personale,  diritto,
convinzioni  e  riservatezza  degli  utenti,  compresa la liberta' di
questi ultimi di rifiutare l'attivita' del volontariato.