Art. 12. Modalita' per lo svolgimento delle prestazioni 1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale possono accedere alle strutture ed ai servizi pubblici o privati convenzionati con gli enti pubblici operanti nel settore di loro interesse per lo svolgimento della loro attivita', purche' questa sia compatibile con la disciplina interna degli enti. L'eventuale diniego all'accesso deve essere motivato. 2. L'accesso e' subordinato ad accordi tra la struttura o il servizio e l'organizzazione di volontariato, concernenti le modalita' di presenza del volontariato ed il rapporto tra i volontari ed il personale della struttura o servizio. 3. Gli accordi debbono prevedere tra l'altro: a) la riconoscibilita' del volontariato e dell'organizzazione di appartenenza; b) il rispetto da parte del volontariato della disciplina specifica dell'attivita' svolta e delle norme per l'utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio; c) il rispetto della liberta', dignita' personale, diritto, convinzioni e riservatezza degli utenti, compresa la liberta' di questi ultimi di rifiutare l'attivita' del volontariato.