Art. 14. Formazione ed aggiornamento del volontariato 1. Per le attivita' formative dei volontari le Province possono avvalersi, nell'ambito del sistema formativo regionale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, anche delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro. 2. I volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'art. 2 possono partecipare ai corsi istituiti dagli enti pubblici di cui all'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 3. La Regione, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, realizza direttamente iniziative di formazione di rilevante interesse che non risultino realizzabili dalle Province.