Art. 14.
            Formazione ed aggiornamento del volontariato
 
   1. Per le attivita' formative dei volontari  le  Province  possono
avvalersi,  nell'ambito  del  sistema formativo regionale di cui alla
legge regionale 21 ottobre 1981, n.  69  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, anche delle organizzazioni di volontariato iscritte nel
registro.
   2.  I  volontari  aderenti  alle  organizzazioni  di  volontariato
iscritte nel registro regionale di cui all'art. 2 possono partecipare
ai corsi istituiti dagli enti pubblici di cui all'art. 8 della  legge
regionale   21   ottobre  1981,  n.  69  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.
   3. La Regione, ai sensi  dell'art.  6  della  legge  regionale  21
ottobre  1981, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, realizza
direttamente iniziative di formazione di rilevante interesse che  non
risultino realizzabili dalle Province.