Art. 15.
          Relazioni annuali sulle attivita' di volontariato
                e sui rapporti con le organizzazioni
 
   1.  I  comuni  trasmettono  al  Presidente della Giunta regionale,
entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione redatta  sulla  base  di
quella   disciplinata  all'art.  6  illustrativa  dell'andamento  dei
rapporti intercorsi con le organizzazioni di volontariato.
   2. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio entro il
30 giugno sull'attivita' delle organizzazioni  iscritte  al  registro
regionale,  nonche' dello stato dei rapporti del volontariato con gli
enti locali.