Art. 15. Relazioni annuali sulle attivita' di volontariato e sui rapporti con le organizzazioni 1. I comuni trasmettono al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione redatta sulla base di quella disciplinata all'art. 6 illustrativa dell'andamento dei rapporti intercorsi con le organizzazioni di volontariato. 2. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio entro il 30 giugno sull'attivita' delle organizzazioni iscritte al registro regionale, nonche' dello stato dei rapporti del volontariato con gli enti locali.