Art. 17.
                  Volontariato di singoli cittadini
 
   1. I cittadini singoli o i nuclei familiari che intendano prestare
la  propria  opera  gratuitamente nell'ambito di attivita' svolte dai
pubblici servizi sono iscritti a domanda in apposito elenco istituito
presso il comune di residenza e suddiviso per settori di intervento.
   2. A tale fine il singolo volontario rivolge domanda  al  sindaco,
indicando  il  settore  in  cui intende svolgere la propria attivita'
volontaria e comprovando la propria idoneita' operativa.
   3. Il Comune provvede a segnalare agli enti gestori  dei  pubblici
servizi  presenti  nel  territorio i volontari disponibili ad operare
nell'ambito delle competenze del singolo ente.
   4. L'ente preposto alla gestione di pubblici servizi  che  intenda
ammettere  volontari nell'ambito dell'attivita' di propria competenza
puo' rimborsare al  volontario  le  eventuali  spese  vive  sostenute
nell'espletamento   della   collaborazione   accettata,  escludendosi
compensi o configurazioni di rapporto di lavoro di alcun genere.