Art. 18. Norme finali e transitorie 1. Sono abrogati la legge regionale 23 gennaio 1987, n. 9 e l'articolo 28 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 29. 2. Le organizzazioni di volontariato gia' iscritte negli albi di cui alle leggi regionali 31 maggio 1982, n. 29 e 23 gennaio 1987, n. 9 sono provvisoriamente iscritte nel registro di cui all'art. 2. I volontari di cui all'elenco regionale dell'art. 10 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 sono altresi' iscritti negli elenchi previsti dall'art. 17 della presente legge. 3. Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2 si adeguano alle disposizioni della presente legge entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore e trasmettono nello stesso termine al comune ove hanno sede legale la documentazione di cui all'art. 4. Successivamente al ricevimento di tale documentazione si applicano le disposizioni in materia di procedimento per l'iscrizione nel registro regionale stabilite dall'art. 5. 4. Qualora le organizzazioni di volontariato provvisoriamente iscritte nel registro regionale non provvedano a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo nel termine previsto, sono cancellate dal registro regionale con provvedimento del Presidente della Giunta regionale. La cancellazione ha effetto dal momento dell'iscrizione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria. Perugia, 25 maggio 1994 CARNIERI