Art. 18.
                     Norme finali e transitorie
 
   1. Sono abrogati la legge  regionale  23  gennaio  1987,  n.  9  e
l'articolo 28 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 29.
   2.  Le  organizzazioni di volontariato gia' iscritte negli albi di
cui alle leggi regionali 31 maggio 1982, n. 29 e 23 gennaio 1987,  n.
9  sono  provvisoriamente  iscritte nel registro di cui all'art. 2. I
volontari di  cui  all'elenco  regionale  dell'art.  10  della  legge
regionale 22 febbraio 1994, n. 4 sono altresi' iscritti negli elenchi
previsti dall'art. 17 della presente legge.
   3. Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2 si adeguano
alle  disposizioni  della  presente legge entro sessanta giorni dalla
sua entrata in vigore e trasmettono nello stesso  termine  al  comune
ove   hanno   sede  legale  la  documentazione  di  cui  all'art.  4.
Successivamente al ricevimento di tale documentazione si applicano le
disposizioni in materia di procedimento per l'iscrizione nel registro
regionale stabilite dall'art. 5.
   4. Qualora  le  organizzazioni  di  volontariato  provvisoriamente
iscritte  nel registro regionale non provvedano a quanto disposto dal
comma 3 del presente articolo nel termine previsto,  sono  cancellate
dal  registro regionale con provvedimento del Presidente della Giunta
regionale. La cancellazione ha effetto dal momento dell'iscrizione.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, 25 maggio 1994
 
                              CARNIERI