Art. 2. Registro regionale delle organizzazioni di volontariato 1. E' istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle organizzazioni di volontariato. 2. Nel registro regionale sono iscritte, a domanda, le organizzazioni di volontariato che: abbiano la sede legale in un comune della regione; esercitino le attivita' di cui all'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266; risultino in possesso dei requisiti previsti all'art. 3. 3. Possono altresi' essere iscritte le organizzazioni aventi sede legale in altra regione purche' operanti nel territorio di uno o piu' comuni dell'Umbria con proprie autonome sezioni. 4. Il registro regionale e' articolato in base alle attivita' svolte dalle organizzazioni nei seguenti settori: a) attivita' sociali; b) attivita' sanitarie; c) attivita' culturali ed artistiche; d) attivita' scientifiche; e) attivita' educative; f) attivita' sportive, ricreative e del tempo libero; g) attivita' turistico-naturali; h) attivita' di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale; i) attivita' di protezione civile. Le organizzazioni sono iscritte in relazione al prevalente settore di intervento o iniziativa. 5. Le iscrizioni nel registro regionale sono pubblicate annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione delle variazioni intervenute nel corso dell'anno.