Art. 2.
       Registro regionale delle organizzazioni di volontariato
 
   1.  E'  istituito presso la Giunta regionale il registro regionale
delle organizzazioni di volontariato.
   2.  Nel  registro  regionale  sono   iscritte,   a   domanda,   le
organizzazioni di volontariato che:
    abbiano la sede legale in un comune della regione;
    esercitino  le  attivita' di cui all'art. 2 della legge 11 agosto
1991, n. 266;
    risultino in possesso dei requisiti previsti all'art. 3.
   3. Possono altresi' essere iscritte le organizzazioni aventi  sede
legale in altra regione purche' operanti nel territorio di uno o piu'
comuni dell'Umbria con proprie autonome sezioni.
   4.  Il  registro  regionale  e'  articolato in base alle attivita'
svolte dalle organizzazioni nei seguenti settori:
     a) attivita' sociali;
     b) attivita' sanitarie;
     c) attivita' culturali ed artistiche;
     d) attivita' scientifiche;
     e) attivita' educative;
     f) attivita' sportive, ricreative e del tempo libero;
     g) attivita' turistico-naturali;
     h) attivita' di salvaguardia del patrimonio storico,  culturale,
artistico ed ambientale;
     i) attivita' di protezione civile.
   Le organizzazioni sono iscritte in relazione al prevalente settore
di intervento o iniziativa.
   5.   Le   iscrizioni   nel   registro  regionale  sono  pubblicate
annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione con  l'indicazione
delle variazioni intervenute nel corso dell'anno.