Art. 3.
          Requisiti per l'iscrizione nel registro regionale
 
   1.  Negli  accordi  degli  aderenti, nell'atto costitutivo o nello
statuto delle organizzazioni che chiedono l'iscrizione  nel  registro
regionale debbono essere previsti:
     a) l'assenza di fini di lucro;
     b) il fine dichiarato di solidarieta';
     c) la democraticita' delle strutture;
     d) l'elettivita' e la gratuita' delle cariche associative;
     e)  la  gratuita' delle prestazioni degli aderenti, i criteri di
ammissione e di esclusione  dei  soci,  nonche'  i  loro  obblighi  e
diritti;
     f) l'obbligo di formazione del bilancio;
     g)  l'obbligo di iscrivere nel bilancio i beni, i contributi o i
lasciti ricevuti;
     h)  le  modalita'  di  approvazione  del   bilancio   da   parte
dell'assemblea degli aderenti.