Art. 3. Requisiti per l'iscrizione nel registro regionale 1. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto delle organizzazioni che chiedono l'iscrizione nel registro regionale debbono essere previsti: a) l'assenza di fini di lucro; b) il fine dichiarato di solidarieta'; c) la democraticita' delle strutture; d) l'elettivita' e la gratuita' delle cariche associative; e) la gratuita' delle prestazioni degli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione dei soci, nonche' i loro obblighi e diritti; f) l'obbligo di formazione del bilancio; g) l'obbligo di iscrivere nel bilancio i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; h) le modalita' di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti.