Art. 5. Iscrizione al registro regionale 1. I Comuni trasmettono la domanda di iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, corredata del proprio parere, nei sessanta giorni dal ricevimento. 2. L'iscrizione al registro regionale e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale. 3. Decorso il termine di cui al comma 1, qualora il Comune non abbia richiesto una proroga dello stesso per ulteriori trenta giorni, l'istruttoria e' svolta d'ufficio dalla Giunta regionale nei trenta giorni successivi. 4. Copia del provvedimento di iscrizione e' trasmessa al Comitato di gestione del iondo speciale regionale di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.