Art. 5.
                  Iscrizione al registro regionale
 
   1.  I  Comuni  trasmettono  la  domanda  di iscrizione al registro
regionale delle organizzazioni di volontariato, corredata del proprio
parere, nei sessanta giorni dal ricevimento.
   2. L'iscrizione al registro regionale e' disposta con decreto  del
Presidente della Giunta regionale.
   3.  Decorso  il  termine  di cui al comma 1, qualora il Comune non
abbia richiesto una proroga dello stesso per ulteriori trenta giorni,
l'istruttoria e' svolta d'ufficio dalla Giunta regionale  nei  trenta
giorni successivi.
   4.  Copia del provvedimento di iscrizione e' trasmessa al Comitato
di gestione del iondo speciale regionale di  cui  all'art.  15  della
legge 11 agosto 1991, n. 266.