Art. 6. Relazione annuale e variazioni 1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale sono tenute a trasmettere al Comune ove hanno sede, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, una relazione illustrativa delle attivita' svolte nell'anno precedente ed il programma di attivita' per l'anno successivo. 2. Ogni variazione dell'atto costitutivo, dello statuto o dell'accordo degli aderenti, delle generalita' del legale rappresentante e dei componenti gli organi di amministrazione e di gestione deve essere comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, al Comune di riferimento ed al Presidente della Giunta regionale. 3. Qualora la variazione comunicata riguardi uno dei requisiti elencati al comma 1 dell'art. 3, il Comune competente provvede ad inviare al Presidente della Giunta regionale il proprio parere in merito alla eventuale concellazione dal registro regionale. 4. Alla cancellazione si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale. Copia del provvedimento e' trasmessa al Comitato di gestione del fondo speciale regionale di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.