Art. 6.
                   Relazione annuale e variazioni
 
   1.   Le  organizzazioni  di  volontariato  iscritte  nel  registro
regionale sono tenute a trasmettere al Comune ove hanno sede, entro e
non oltre il 31 gennaio di  ogni  anno,  una  relazione  illustrativa
delle  attivita'  svolte  nell'anno  precedente  ed  il  programma di
attivita' per l'anno successivo.
   2.   Ogni   variazione  dell'atto  costitutivo,  dello  statuto  o
dell'accordo   degli   aderenti,   delle   generalita'   del   legale
rappresentante  e  dei  componenti gli organi di amministrazione e di
gestione  deve  essere  comunicata,  entro  trenta  giorni  dal   suo
verificarsi,  al  Comune di riferimento ed al Presidente della Giunta
regionale.
   3. Qualora la variazione comunicata  riguardi  uno  dei  requisiti
elencati  al  comma  1  dell'art. 3, il Comune competente provvede ad
inviare al Presidente della Giunta regionale  il  proprio  parere  in
merito alla eventuale concellazione dal registro regionale.
   4. Alla cancellazione si provvede con decreto del Presidente della
Giunta regionale. Copia del provvedimento e' trasmessa al Comitato di
gestione  del fondo speciale regionale di cui all'art. 15 della legge
11 agosto 1991, n. 266.