Art. 7.
                  Revisione periodica del registro
 
   1. La Giunta regionale procede alla scadenza di  ogni  legislatura
alla  revisione  del  registro regionale garantendo la partecipazione
delle organizzazioni iscritte.
   2. La revisione e' effettuata mediante una verifica generale della
permanenza  dei  requisiti  di  cui  all'art.  3   e   dell'effettivo
svolgimento  dell'attivita'  indicata  all'atto  di iscrizione, sulla
base delle relazioni annuali di cui all'art. 6  e  delle  conseguenti
verifiche disposte anche mediante ispezioni.
   3.  Il  Presidente  della  Giunta  regionale  provvede con proprio
decreto  alla  cancellazione  dal  registro   regionale   di   quelle
organizzazioni  per le quali venga accertata la perdita di uno o piu'
requisiti richiesti ai  fini  dell'iscrizione,  nonche'  a  tutte  le
ulteriori variazioni necessarie.
   4.  Copia  dei  provvedimenti  indicati al comma 3 e' trasmessa al
Comitato di gestione istituito ai sensi del comma 2 dell'art.  2  del
decreto del Ministro del tesoro del 21 novembre 1991.