Art. 7. Revisione periodica del registro 1. La Giunta regionale procede alla scadenza di ogni legislatura alla revisione del registro regionale garantendo la partecipazione delle organizzazioni iscritte. 2. La revisione e' effettuata mediante una verifica generale della permanenza dei requisiti di cui all'art. 3 e dell'effettivo svolgimento dell'attivita' indicata all'atto di iscrizione, sulla base delle relazioni annuali di cui all'art. 6 e delle conseguenti verifiche disposte anche mediante ispezioni. 3. Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto alla cancellazione dal registro regionale di quelle organizzazioni per le quali venga accertata la perdita di uno o piu' requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione, nonche' a tutte le ulteriori variazioni necessarie. 4. Copia dei provvedimenti indicati al comma 3 e' trasmessa al Comitato di gestione istituito ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro del 21 novembre 1991.