Art. 9.
     Partecipazione del volontariato e attivita' di informazione
 
   1.   Le  organizzazioni  di  volontariato  iscritte  nel  registro
regionale  esprimono  parere  sugli  atti  di  programmazione   degli
interventi regionali, provinciali e comunali relativamente ai settori
in cui esse operano.
   2.  La Regione promuove conferenze annuali delle organizzazioni di
volontariato al fine  di  esaminare  l'andamento  delle  attivita'  e
formulare   proposte   interessanti   i  campi  di  intervento  delle
organizzazioni medesime.
   3. La Regione,  in  collaborazione  con  gli  enti  locali,  attua
iniziative  di  promozione,  studio  ed informazione sul fenomeno del
volontariato.