Art. 9. Partecipazione del volontariato e attivita' di informazione 1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale esprimono parere sugli atti di programmazione degli interventi regionali, provinciali e comunali relativamente ai settori in cui esse operano. 2. La Regione promuove conferenze annuali delle organizzazioni di volontariato al fine di esaminare l'andamento delle attivita' e formulare proposte interessanti i campi di intervento delle organizzazioni medesime. 3. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, attua iniziative di promozione, studio ed informazione sul fenomeno del volontariato.