Art. 11. Vigilanza e sanzioni 1. L'attivita' di vigilanza esercitata dal Sindaco ai sensi dell'art. 15, comma primo, della legge regionale n. 14/1978, e suc- cessive modificazioni, in ordine agli interventi comportanti trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale, e' estesa, ai fini della tutela del paesaggio, agli interventi di cui all'art. 3, in quanto soggetti all'autorizzazione, al nullaosta o al parere comunale ai sensi dell'art. 2. 2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e successive modificazioni, e delle relative procedure, il Sindaco, ove accerti l'esecuzione di interventi di cui all'art. 3 senza l'autorizzazione, il nullaosta o il parere di cui all'art. 2 o in difformita' da esso, sospende immediatamente i relativi lavori e ne da' contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale, ai fini dell'applicazione, ove del caso, dell'indennita' prevista dall'art. 15, comma primo, della legge n. 1497/1939.