Art. 11.
                        Vigilanza e sanzioni
 
   1. L'attivita'  di  vigilanza  esercitata  dal  Sindaco  ai  sensi
dell'art.  15,  comma primo, della legge regionale n. 14/1978, e suc-
cessive  modificazioni,  in  ordine   agli   interventi   comportanti
trasformazione  urbanistica  o  edilizia  del territorio comunale, e'
estesa, ai fini della tutela del paesaggio, agli  interventi  di  cui
all'art.  3, in quanto soggetti all'autorizzazione, al nullaosta o al
parere comunale ai sensi dell'art. 2.
   2.  Fatta  salva  l'applicazione  delle  sanzioni   amministrative
previste  dal  capo  I  della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in
materia di controllo dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni,
recupero   e   sanatoria   delle   opere   edilizie),   e  successive
modificazioni, e delle relative procedure, il  Sindaco,  ove  accerti
l'esecuzione  di interventi di cui all'art. 3 senza l'autorizzazione,
il nullaosta o il parere di cui all'art. 2 o in difformita' da  esso,
sospende  immediatamente  i  relativi  lavori  e  ne  da' contestuale
comunicazione  al  Presidente  della  Giunta   regionale,   ai   fini
dell'applicazione,  ove  del caso, dell'indennita' prevista dall'art.
15, comma primo, della legge n. 1497/1939.