Art. 12. Regolamento 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva un regolamento, concernente, in particolare: a) le tipologie, i limiti dimensionali o i criteri cui devono uniformarsi i progetti per gli interventi di cui all'art. 3, ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 2; b) le modalita' per l'istruttoria delle domande e dei relativi progetti; c) le modalita' per le comunicazioni al Ministero per i beni culturali e ambientali e all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, di cui all'art. 8, comma 2; d) la definizione del concetto di cimitero di interesse storico- culturale; e) le modalita' per l'assegnazione ai Comuni delle domande di cui all'art. 13, comma 1.