Art. 12.
                             Regolamento
 
   1.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  il  Consiglio  regionale  approva  un  regolamento,
concernente, in particolare:
     a)  le  tipologie,  i limiti dimensionali o i criteri cui devono
uniformarsi i progetti per gli interventi di cui all'art. 3, ai  fini
dell'autorizzazione di cui all'art. 2;
     b)  le  modalita' per l'istruttoria delle domande e dei relativi
progetti;
     c) le modalita' per le comunicazioni al  Ministero  per  i  beni
culturali e ambientali e all'Assessorato regionale del turismo, sport
e beni culturali, di cui all'art. 8, comma 2;
     d) la definizione del concetto di cimitero di interesse storico-
culturale;
     e)  le  modalita'  per l'assegnazione ai Comuni delle domande di
cui all'art. 13, comma 1.