Art. 13.
                            Norme finali
 
   1. Le domande di autorizzazione, di nullaosta o di parere relative
agli interventi di cui all'art. 3 pervenute all'Assessorato regionale
del turismo, sport e beni culturali prima della data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge, che, alla data medesima, risultassero
inevase, sono  immediatamente  assegnate  ai  Comuni  competenti  per
territorio  a  cura dell'Assessorato medesimo, che ne da' contestuale
notizia ai richiedenti.
   2. Per le domande di cui al comma 1, il termine di cui all'art. 8,
comma 2, decorre dalla data in cui i Comuni ricevono dalla Regione  i
relativi fascicoli.