Art. 13. Norme finali 1. Le domande di autorizzazione, di nullaosta o di parere relative agli interventi di cui all'art. 3 pervenute all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali prima della data di entrata in vigore della presente legge, che, alla data medesima, risultassero inevase, sono immediatamente assegnate ai Comuni competenti per territorio a cura dell'Assessorato medesimo, che ne da' contestuale notizia ai richiedenti. 2. Per le domande di cui al comma 1, il termine di cui all'art. 8, comma 2, decorre dalla data in cui i Comuni ricevono dalla Regione i relativi fascicoli.