Art. 3.
               Interventi per i quali opera la delega
 
   1. I Comuni, seguendo gli indirizzi di cui al regolamento previsto
nell'art.  12,  sono  delegati  al  rilascio  delle   autorizzazioni,
nullaosta o pareri di cui all'art. 2, nelle seguenti materie:
     a)   ripristino,   sostituzione   e   nuova   costruzione  delle
recinzioni;
     b)  ripristino  e  sostituzione dei manti di copertura dei tetti
delle costruzioni;
     c) manutenzione straordinaria, consolidamento statico,  restauro
e  risanamento  conservativo  che comportino modificazioni allo stato
dei luoghi e all'aspetto  esteriore  delle  costruzioni  purche'  non
incidenti  sugli  elementi  strutturali  e  di pregio architettonico,
nonche'  ristrutturazioni  purche'  non  consistano   in   interventi
sostitutivi e/o ablativi;
     d)  manufatti e sistemazioni relativi a cimiteri o parte di essi
che non presentino interessi storico-culturali, ivi compresi i  campi
di inumazione;
     e)  potenziamento  e  costruzione  delle  condutture interrate e
delle  relative  componenti  fuori  terra,  i   cui   tracciati   non
interessino  aree  archeologiche  e  che non comportino esecuzione di
piste di servizio che necessitino di opere edilizie o sbancamenti;
     f) installazione di bomboloni per il  gas  liquido  esternamente
alle  zone  A,  quali  individuate  e delimitate nei piani regolatori
generali comunali;
     g) varianti a progetti riguardanti edifici  realizzati  dopo  il
1945  gia'  autorizzate  dalla  Soprintendenza  regionale  per i beni
culturali  e  ambientali,  che  non  riguardino  il   sedime   e   le
sistemazioni  esterne,  non  comportino  aumenti  del  volume,  della
superficie coperta e dell'altezza massima e  non  alterino  eventuali
impianti regolari delle aperture esterne;
     h)  varianti  ai  progetti  relative agli interventi di cui alla
lettera c) autorizzati dalla  Soprintendenza  regionale  per  i  beni
culturali e ambientali;
     i) installazione, per un periodo di tempo non superiore a cinque
anni,   di   costruzioni  provvisorie  funzionali  all'esecuzione  di
impianti e opere o all'esercizio di attivita' temporanee;
     l) costruzione di  volumi  pertinenziali  nelle  zone  A,  quali
individuate  e  delimitate  nei  piani  regolatori  generali comunali
vigenti, purche' ammessi dai piani stessi  o  previsti  dai  relativi
strumenti attuativi;
     m) costruzione di strutture sussidiarie alle attivita' agricole,
ove  presentino  tipologie costruttive e limiti dimensionali coerenti
con quelli definiti nel regolamento di cui all'art.  12  e  risultino
ammessi dai piani regolatori generali comunali vigenti;
     n)  intonacatura  e  tinteggiatura dei fronti esterni di edifici
costruiti posteriormente al 1945,  nel  rispetto  dei  limiti  e  dei
criteri definiti nel regolamento di cui all'art. 12;
     o)  varianti  ai  progetti  relativi agli interventi di cui alle
lettere a), b), d), e), f), i), l), m), n).