Art. 3. Interventi per i quali opera la delega 1. I Comuni, seguendo gli indirizzi di cui al regolamento previsto nell'art. 12, sono delegati al rilascio delle autorizzazioni, nullaosta o pareri di cui all'art. 2, nelle seguenti materie: a) ripristino, sostituzione e nuova costruzione delle recinzioni; b) ripristino e sostituzione dei manti di copertura dei tetti delle costruzioni; c) manutenzione straordinaria, consolidamento statico, restauro e risanamento conservativo che comportino modificazioni allo stato dei luoghi e all'aspetto esteriore delle costruzioni purche' non incidenti sugli elementi strutturali e di pregio architettonico, nonche' ristrutturazioni purche' non consistano in interventi sostitutivi e/o ablativi; d) manufatti e sistemazioni relativi a cimiteri o parte di essi che non presentino interessi storico-culturali, ivi compresi i campi di inumazione; e) potenziamento e costruzione delle condutture interrate e delle relative componenti fuori terra, i cui tracciati non interessino aree archeologiche e che non comportino esecuzione di piste di servizio che necessitino di opere edilizie o sbancamenti; f) installazione di bomboloni per il gas liquido esternamente alle zone A, quali individuate e delimitate nei piani regolatori generali comunali; g) varianti a progetti riguardanti edifici realizzati dopo il 1945 gia' autorizzate dalla Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali, che non riguardino il sedime e le sistemazioni esterne, non comportino aumenti del volume, della superficie coperta e dell'altezza massima e non alterino eventuali impianti regolari delle aperture esterne; h) varianti ai progetti relative agli interventi di cui alla lettera c) autorizzati dalla Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali; i) installazione, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, di costruzioni provvisorie funzionali all'esecuzione di impianti e opere o all'esercizio di attivita' temporanee; l) costruzione di volumi pertinenziali nelle zone A, quali individuate e delimitate nei piani regolatori generali comunali vigenti, purche' ammessi dai piani stessi o previsti dai relativi strumenti attuativi; m) costruzione di strutture sussidiarie alle attivita' agricole, ove presentino tipologie costruttive e limiti dimensionali coerenti con quelli definiti nel regolamento di cui all'art. 12 e risultino ammessi dai piani regolatori generali comunali vigenti; n) intonacatura e tinteggiatura dei fronti esterni di edifici costruiti posteriormente al 1945, nel rispetto dei limiti e dei criteri definiti nel regolamento di cui all'art. 12; o) varianti ai progetti relativi agli interventi di cui alle lettere a), b), d), e), f), i), l), m), n).