Art. 4. Interventi per i quali non e' richiesta autorizzazione 1. L'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 1497/1939 non e' richiesta: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo, che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; b) per l'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorizia che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi mediante costruzioni edilizie o altre opere civili, sempreche' si tratti di attivita' e opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c) per gli interventi nelle aree boscate riguardanti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, che non comportino l'esecuzione di opere edilizie; d) per gli interventi di disalveo diretti a conservare le sezioni idrauliche degli alvei fluviali e torrentizi stabilite dagli uffici regionali competenti, che non comportino l'esecuzione di opere edilizie; e) per gli interventi di manutenzione ordinaria delle briglie e delle arginature negli alvei fluviali e torrentizi; f) per gli interventi di bonifica agraria che non comportino l'esecuzione di opere edilizie e risultino coerenti con i criteri e i limiti definiti nel regolamento; g) per gli interventi di qualunque natura su edifici preesistenti compresi in zone A per cui siano stati redatti piani o norme attuative ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 14/1978 laddove tali piani siano vigenti e siano stati preventivamente concordati con la Soprintendenza.