Art. 4.
       Interventi per i quali non e' richiesta autorizzazione
 
   1. L'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 1497/1939 non
e' richiesta:
     a) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di  consolidamento  statico  e  di  restauro  conservativo,  che  non
alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
     b)  per l'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorizia che non
comporti alterazione  permanente  dello  stato  dei  luoghi  mediante
costruzioni  edilizie  o  altre opere civili, sempreche' si tratti di
attivita' e  opere  che  non  alterino  l'assetto  idrogeologico  del
territorio;
     c)  per  gli interventi nelle aree boscate riguardanti il taglio
colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di  bonifica,
antincendio  e  di  conservazione, che non comportino l'esecuzione di
opere edilizie;
     d) per gli  interventi  di  disalveo  diretti  a  conservare  le
sezioni  idrauliche degli alvei fluviali e torrentizi stabilite dagli
uffici regionali competenti, che non comportino l'esecuzione di opere
edilizie;
     e) per gli interventi di manutenzione ordinaria delle briglie  e
delle arginature negli alvei fluviali e torrentizi;
     f)  per  gli  interventi  di bonifica agraria che non comportino
l'esecuzione di opere edilizie e risultino coerenti con i criteri e i
limiti definiti nel regolamento;
     g)  per  gli  interventi  di   qualunque   natura   su   edifici
preesistenti  compresi  in zone A per cui siano stati redatti piani o
norme attuative ai  sensi  dell'art.  14  della  legge  regionale  n.
14/1978   laddove   tali   piani   siano   vigenti   e   siano  stati
preventivamente concordati con la Soprintendenza.