Art. 6. Riserva di competenze 1. E' riservata alla competenza della Soprintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali l'autorizzazione per gli interventi riguardanti gli edifici, i manufatti, le aree archeologiche e gli altri beni, ovunque situati, sottoposti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), ai sensi degli articoli 1, 2, 5, 11 e 13 della legge stessa, dell'art. 5, commi primo e secondo, e dell'art. 8, comma secondo, della legge regionale n. 56/1983, e i beni di cui all'art. 1, n. 2, della legge n. 1497/1939, nonche' per gli interventi non indicati all'art. 3 della presente legge, riguardanti gli altri immobili assoggettati alla legge n. 1497/1939, come estesa dalla legge n. 431/1985. 2. Sono riservate alla competenza della Regione le funzioni afferenti all'applicazione dell'indennita' prevista dall'art. 15, comma primo, della legge n. 1497/1939, e successive modificazioni, relativamente agli interventi di cui all'art. 3 che fossero eseguiti senza l'autorizzazione, il nullaosta o il parere di cui all'art. 2 o che risultassero difformi da essi.