Art. 6.
                        Riserva di competenze
 
   1. E' riservata alla competenza della Soprintendenza regionale per
i  beni  culturali  ed ambientali l'autorizzazione per gli interventi
riguardanti gli edifici, i manufatti, le  aree  archeologiche  e  gli
altri beni, ovunque situati, sottoposti alla legge 1› giugno 1939, n.
1089  (Tutela  delle  cose d'interesse artistico e storico), ai sensi
degli articoli 1, 2, 5, 11 e 13  della  legge  stessa,  dell'art.  5,
commi  primo  e  secondo,  e  dell'art. 8, comma secondo, della legge
regionale n. 56/1983, e i beni di cui all'art. 1, n. 2,  della  legge
n.  1497/1939,  nonche'  per  gli  interventi non indicati all'art. 3
della presente legge, riguardanti  gli  altri  immobili  assoggettati
alla legge n. 1497/1939, come estesa dalla legge n. 431/1985.
   2.  Sono  riservate  alla  competenza  della  Regione  le funzioni
afferenti all'applicazione  dell'indennita'  prevista  dall'art.  15,
comma  primo,  della  legge n. 1497/1939, e successive modificazioni,
relativamente agli interventi di cui all'art. 3 che fossero  eseguiti
senza  l'autorizzazione, il nullaosta o il parere di cui all'art. 2 o
che risultassero difformi da essi.