Art. 8. Adempimenti dei Comuni 1. I Comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione consiliare provvedono a nominare in seno alla Commissione edilizia comunale un esperto in materia di tutela del paesaggio. 2. Il Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia comunale come integrata ai sensi del comma 1, emette il provvedimento autorizzativo o negativo relativo agli interventi di cui all'art. 3 nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda. Tale provvedimento, debitamente motivato, viene notificato al richiedente in calce alla trasmissione del parere della Commissione edilizia comunale, e viene integralmente trascritto nella concessione edilizia. 3. Il Comune invia immediatamente copia del provvedimento autorizzativo, corredata dai relativi elaborati, all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali. Inoltre esso invia bimestralmente copia dei provvedimenti di cui sopra al Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 38 della legge n. 196/1978. 4. Sono fatte salve le competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali di cui all'art. 82, commi nono, decimo, undicesimo e tredicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, come integrato dall'art. 1 del decreto-legge n. 312/1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 431/1985.