Art. 8.
                       Adempimenti dei Comuni
 
   1. I Comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  con  deliberazione  consiliare  provvedono a
nominare in seno alla Commissione edilizia  comunale  un  esperto  in
materia di tutela del paesaggio.
   2.  Il  Sindaco,  sentito  il  parere  della  Commissione edilizia
comunale come integrata ai sensi del comma 1, emette il provvedimento
autorizzativo o negativo relativo agli interventi di cui  all'art.  3
nel  termine  perentorio  di  sessanta  giorni  dal ricevimento della
relativa domanda. Tale  provvedimento,  debitamente  motivato,  viene
notificato al richiedente in calce alla trasmissione del parere della
Commissione edilizia comunale, e viene integralmente trascritto nella
concessione edilizia.
   3.   Il   Comune  invia  immediatamente  copia  del  provvedimento
autorizzativo,  corredata  dai  relativi  elaborati,  all'Assessorato
regionale  del  turismo,  sport  e beni culturali. Inoltre esso invia
bimestralmente copia dei provvedimenti di cui sopra al Ministero  per
i  beni  culturali  e ambientali ai sensi dell'art. 38 della legge n.
196/1978.
   4. Sono fatte  salve  le  competenze  del  Ministero  per  i  beni
culturali  e  ambientali  di  cui  all'art.  82,  commi nono, decimo,
undicesimo e tredicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica
n.  616/1977,  come  integrato  dall'art.  1  del  decreto-legge   n.
312/1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 431/1985.