Art. 9. Controllo e partecipazione 1. L'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali puo' disporre l'effettuazione di controlli in merito all'attuazione della presente legge, ivi compresa l'esecuzione degli interventi, anche mediante verifiche degli atti depositati presso l'ufficio tecnico comunale concernenti le funzioni amministrative delegate. 2. Il Soprintendente regionale per i beni culturali e ambientali, o suo delegato, puo' partecipare alle riunioni della Commissione edilizia comunale, nelle quali siano esaminate domande ai sensi della presente legge; a tale fine, la convocazione della Commissione sara' contestualmente inviata al Soprintendente medesimo avendo cura di indicare se esistano o meno progetti rilevanti ai fini della tutela paesistica. 3. La Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali informa periodicamente i Comuni in ordine all'evoluzione delle problematiche attinenti alla tutela del paesaggio, ai programmi regionali per la valorizzazione delle componenti storico-culturali e paesaggistico-ambientali e agli esiti delle ricerche archeologiche effettuate nei rispettivi territori, anche mediante sessioni di stu- dio riservate ai tecnici comunali e agli esperti di cui all'art. 7, comma 1.