Art. 9.
                     Controllo e partecipazione
 
   1.  L'Assessore  regionale al turismo, sport e beni culturali puo'
disporre l'effettuazione di controlli in merito all'attuazione  della
presente  legge,  ivi  compresa  l'esecuzione degli interventi, anche
mediante verifiche degli atti  depositati  presso  l'ufficio  tecnico
comunale concernenti le funzioni amministrative delegate.
   2.  Il Soprintendente regionale per i beni culturali e ambientali,
o suo delegato, puo'  partecipare  alle  riunioni  della  Commissione
edilizia comunale, nelle quali siano esaminate domande ai sensi della
presente  legge; a tale fine, la convocazione della Commissione sara'
contestualmente inviata al Soprintendente  medesimo  avendo  cura  di
indicare  se  esistano o meno progetti rilevanti ai fini della tutela
paesistica.
   3. La Soprintendenza regionale per i beni culturali  e  ambientali
informa  periodicamente  i  Comuni  in  ordine  all'evoluzione  delle
problematiche attinenti  alla  tutela  del  paesaggio,  ai  programmi
regionali  per la valorizzazione delle componenti storico-culturali e
paesaggistico-ambientali e agli esiti  delle  ricerche  archeologiche
effettuate  nei rispettivi territori, anche mediante sessioni di stu-
dio riservate ai tecnici comunali e agli esperti di cui all'art.   7,
comma 1.