Art. 2.
                             Destinatari
 
   1. Destinatari degli interventi di cui all'art. 1 sono:
     a) i cittadini, gli stranieri e gli apolidi residenti nei comuni
della Valle d'Aosta;
     b) i  profughi,  i  rimpatriati  e  i  rifugiati  aventi  titolo
all'assistenza  secondo  le  leggi dello Stato, fermo restando quanto
stabilito dall'art. 21, comma 2, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  febbraio  1982,  n.  182  (Norme  di attuazione dello
statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la  estensione  alla
Regione   delle   disposizioni   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e  della  normativa  relativa  agli
enti  soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n.
481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641);
     c)  i  cittadini,  gli  stranieri  e   gli   apolidi   dimoranti
temporaneamente  nei comuni della Valle d'Aosta, allorche' si trovino
in situazione di bisogno tale da esigere interventi non differibili e
non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione
o dello Stato di appartenenza.