Art. 2. Destinatari 1. Destinatari degli interventi di cui all'art. 1 sono: a) i cittadini, gli stranieri e gli apolidi residenti nei comuni della Valle d'Aosta; b) i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, fermo restando quanto stabilito dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla Regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641); c) i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nei comuni della Valle d'Aosta, allorche' si trovino in situazione di bisogno tale da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.