Art. 3.
               Contributi integrativi al minimo vitale
 
   1.   Le  prestazioni  tese  a  garantire  il  minimo  vitale  sono
attribuite ai singoli ed ai nuclei familiari sprovvisti di reddito  o
che  posseggono  un  reddito annuo lordo onnicomprensivo inferiore ai
limiti  indicati  nell'allegato  A  alla  presente  legge,  che  sono
rivalutabili  annualmente con deliberazione della Giunta regionale in
misura non inferiore all'indice ISTAT e, comunque, nei  limiti  degli
stanziamenti  previsti  annualmente per questo tipo di interventi nel
bilancio di previsione della Regione.
   2. Il reddito di cui al comma 1 e' dato dalla somma  di  tutte  le
entrate,  a  qualunque  titolo,  nonche' dalla valutazione in termini
monetari,  fissata  annualmente  dalla  Giunta  regionale,  di  altri
servizi  sociali  di  cui  eventualmente  gode il singolo o il nucleo
familiare.
   3. L'ammontare del contributo e'  dato  dalla  differenza  tra  il
minimo vitale di cui al comma 1 ed il reddito annuo lordo del singolo
o del nucleo familiare.
   4.  I contributi integrativi al minimo vitale sono concessi per un
periodo di tempo predeterminato sufficiente a risolvere la situazione
di disagio economico. Vengono automaticamente sospesi nel caso in cui
il richiedente rifiuti soluzioni alternative, ivi comprese quelle  di
tipo lavorativo.
   5.  L'importo  del  minimo  vitale  di  cui  alla  presente  legge
costituisce la base  per  il  calcolo  delle  provvidenze  economiche
erogate  ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 3 maggio 1993, n.
22  (Provvidenze  a  favore  di  persone  anziane   e   handicappate,
alcooldipendenti,  tossicodipendenti,  infetti  da  HIV  e affetti da
AIDS).