Art. 3. Contributi integrativi al minimo vitale 1. Le prestazioni tese a garantire il minimo vitale sono attribuite ai singoli ed ai nuclei familiari sprovvisti di reddito o che posseggono un reddito annuo lordo onnicomprensivo inferiore ai limiti indicati nell'allegato A alla presente legge, che sono rivalutabili annualmente con deliberazione della Giunta regionale in misura non inferiore all'indice ISTAT e, comunque, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente per questo tipo di interventi nel bilancio di previsione della Regione. 2. Il reddito di cui al comma 1 e' dato dalla somma di tutte le entrate, a qualunque titolo, nonche' dalla valutazione in termini monetari, fissata annualmente dalla Giunta regionale, di altri servizi sociali di cui eventualmente gode il singolo o il nucleo familiare. 3. L'ammontare del contributo e' dato dalla differenza tra il minimo vitale di cui al comma 1 ed il reddito annuo lordo del singolo o del nucleo familiare. 4. I contributi integrativi al minimo vitale sono concessi per un periodo di tempo predeterminato sufficiente a risolvere la situazione di disagio economico. Vengono automaticamente sospesi nel caso in cui il richiedente rifiuti soluzioni alternative, ivi comprese quelle di tipo lavorativo. 5. L'importo del minimo vitale di cui alla presente legge costituisce la base per il calcolo delle provvidenze economiche erogate ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 3 maggio 1993, n. 22 (Provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS).