Art. 4.
                             Esclusioni
 
   1. Gli interventi di cui all'art. 3 non sono concessi:
     a) ai singoli o ai nuclei  familiari  aventi  un  reddito  annuo
lordo pari o superiore al minimo vitale;
     b) ai singoli o ai nuclei familiari per i quali esistono persone
tenute  agli alimenti in grado di provvedere ai sensi dell'art. 433 e
seguenti del codice civile;
     c) ai singoli o nuclei familiari ospiti presso case di riposo  o
micro-comunita'  di  cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93
(Testo unico delle  norme  regionali  in  materia  di  promozione  di
servizi a favore delle persone anziane ed inabili).