Art. 4. Esclusioni 1. Gli interventi di cui all'art. 3 non sono concessi: a) ai singoli o ai nuclei familiari aventi un reddito annuo lordo pari o superiore al minimo vitale; b) ai singoli o ai nuclei familiari per i quali esistono persone tenute agli alimenti in grado di provvedere ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile; c) ai singoli o nuclei familiari ospiti presso case di riposo o micro-comunita' di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 (Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili).