Art. 6. Procedure 1. L'istanza necessaria al fine di poter usufruire degli interventi di assistenza economica di cui alla presente legge deve essere presentata, su apposito modulo, dal richiedente, al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanita' ed assistenza sociale per il tramite degli uffici di servizio sociale territoriale. 2. L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) certificato attestante la situazione di famiglia; b) dichiarazione attestante il reddito familiare di cui all'art. 3, comma 1, contenente l'indicazione di tutte le entrate del nucleo familiare, comprese quelle non assoggettate all'imposta sul reddito delle persone fisiche; c) relazione del servizio sociale regionale di cui all'art. 5, comma 2. 3. Le istanze presentate sono sottoposte all'esame di un'apposita commissione, nominata dalla Giunta regionale e composta da due funzionari dell'Assessorato della sanita' ed assistenza sociale e da un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia, che, previa valutazione tecnica, esprime parere sulla concessione dei contributi. 4. La commissione di cui al comma 3 puo' effettuare ogni opportuna verifica al fine di accertare la reale sussistenza dei requisiti previsti per l'erogazione delle prestazioni di cui alla presente legge. 5. I contributi di assistenza economica relativi alle domande istruite sono concessi o negati con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza; nel caso in cui il provvedimento si discosti dal parere della commissione di cui al comma 3 esso deve indicarne le motivazioni.