Art. 6.
                              Procedure
 
   1.   L'istanza   necessaria  al  fine  di  poter  usufruire  degli
interventi di assistenza economica di cui alla  presente  legge  deve
essere  presentata,  su apposito modulo, dal richiedente, al Servizio
affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato  della
sanita' ed assistenza sociale per il tramite degli uffici di servizio
sociale territoriale.
   2. L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
     a) certificato attestante la situazione di famiglia;
     b) dichiarazione attestante il reddito familiare di cui all'art.
3,  comma  1, contenente l'indicazione di tutte le entrate del nucleo
familiare, comprese quelle non assoggettate all'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche;
     c) relazione del servizio sociale regionale di cui all'art. 5,
comma 2.
   3.  Le istanze presentate sono sottoposte all'esame di un'apposita
commissione, nominata  dalla  Giunta  regionale  e  composta  da  due
funzionari  dell'Assessorato della sanita' ed assistenza sociale e da
un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni  d'Italia,  che,
previa  valutazione  tecnica,  esprime  parere  sulla concessione dei
contributi.
   4. La commissione di cui al comma 3 puo' effettuare ogni opportuna
verifica al fine di accertare  la  reale  sussistenza  dei  requisiti
previsti  per  l'erogazione  delle  prestazioni  di cui alla presente
legge.
   5. I contributi di  assistenza  economica  relativi  alle  domande
istruite  sono  concessi  o  negati  con  deliberazione  della Giunta
regionale  entro  sessanta  giorni  dalla   data   di   presentazione
dell'istanza; nel caso in cui il provvedimento si discosti dal parere
della   commissione  di  cui  al  comma  3  esso  deve  indicarne  le
motivazioni.