Art. 7. Contributi per prestazioni sanitarie 1. I contributi per prestazioni sanitarie sono concessi, nel limite massimo dell'ottanta per cento delle spese documentate ed effettivamente rimaste a carico del richiedente, solo per casi di estrema gravita' ed eccezionalita' con esclusione di trattamenti non riconosciuti scientificamente. 2. La Giunta regionale e' autorizzata all'erogazione dei contributi di cui al comma 1 anche in misura superiore a quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 63/1991. 3. Le istanze presentate sono sottoposte all'esame della commissione di cui all'art. 6, comma 3, integrata da due sanitari di livello apicale di cui uno specialista nella patologia interessata, che, previa valutazione tecnica, esprime parere sulla concessione del contributo; in caso di parere favorevole la commissione indica, sulla base delle condizioni economiche dell'interessato, l'entita' del contributo da assegnare. 4. Le prestazioni per le quali e' prevista erogazione a qualunque titolo dal Servizio sanitario regionale sono escluse dalla previsione del presente articolo. 5. Per le procedure di ammissione al contributo si applica l'art. 6, commi 1, 2, 4 e 5.