Art. 7.
                Contributi per prestazioni sanitarie
 
   1.  I  contributi  per  prestazioni  sanitarie  sono concessi, nel
limite massimo dell'ottanta per  cento  delle  spese  documentate  ed
effettivamente  rimaste  a  carico  del richiedente, solo per casi di
estrema gravita' ed eccezionalita' con esclusione di trattamenti  non
riconosciuti scientificamente.
   2.   La   Giunta   regionale  e'  autorizzata  all'erogazione  dei
contributi di cui al comma 1  anche  in  misura  superiore  a  quanto
previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 63/1991.
   3.   Le   istanze   presentate  sono  sottoposte  all'esame  della
commissione di cui all'art. 6, comma 3, integrata da due sanitari  di
livello  apicale  di cui uno specialista nella patologia interessata,
che, previa valutazione tecnica, esprime parere sulla concessione del
contributo; in caso di parere favorevole la commissione indica, sulla
base delle  condizioni  economiche  dell'interessato,  l'entita'  del
contributo da assegnare.
   4.  Le prestazioni per le quali e' prevista erogazione a qualunque
titolo dal Servizio sanitario regionale sono escluse dalla previsione
del presente articolo.
   5. Per le procedure di ammissione al contributo si applica  l'art.
6, commi 1, 2, 4 e 5.