Art. 10.
              Azioni comunitarie e statali di sostegno
 
   1. Al fine di ridurre i costi inerenti al traffico  internazionale
di  transito  in  Valle  d'Aosta,  compresi quelli sociali, sanitari,
ambientali, la  Giunta  regionale  e'  autorizzata  a  richiedere  il
sostegno  della  Comunita'  europea  e  dello  Stato  italiano per la
realizzazione di  opere  di  infrastrutturazione  che  permettano  il
transito  ferroviario alpino favorendo l'intermodalita' e costituendo
uno sbocco alternativo al traffico merci su strada.