Art. 10. Azioni comunitarie e statali di sostegno 1. Al fine di ridurre i costi inerenti al traffico internazionale di transito in Valle d'Aosta, compresi quelli sociali, sanitari, ambientali, la Giunta regionale e' autorizzata a richiedere il sostegno della Comunita' europea e dello Stato italiano per la realizzazione di opere di infrastrutturazione che permettano il transito ferroviario alpino favorendo l'intermodalita' e costituendo uno sbocco alternativo al traffico merci su strada.