Art. 11. Oneri finanziari 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 200.000.000 per il 1994, gravera' sullo stanziamento gia' iscritto al capitolo 67390 (Spese per la tutela ed il recupero dell'ambiente, l'educazione, propaganda ed informazione nel settore) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994 e su quello dei corrispondenti capitoli di spesa dei futuri esercizi, i cui oneri, ai sensi della legge regionale 10 maggio 1988, n. 28 (Rifinanziamento della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17, concernente: "Protezione della flora alpina") sono annualmente determinati con legge finanziaria.