Art. 11.
                          Oneri finanziari
 
   1.  L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato in L. 200.000.000 per il 1994, gravera'  sullo  stanziamento
gia'  iscritto  al capitolo 67390 (Spese per la tutela ed il recupero
dell'ambiente, l'educazione, propaganda ed informazione nel  settore)
del  bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario
1994 e su quello dei corrispondenti  capitoli  di  spesa  dei  futuri
esercizi, i cui oneri, ai sensi della legge regionale 10 maggio 1988,
n.  28  (Rifinanziamento  della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17,
concernente:  "Protezione  della  flora  alpina")  sono   annualmente
determinati con legge finanziaria.