Art. 2. Comitato di controllo del trasporto merci su strada 1. E' istituito, con sede presso il Servizio della comunicazione e dei trasporti dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti, un Comitato permanente di controllo del trasporto merci su strada, con il compito di coordinare le iniziative per contenere e ridurre le conseguenze negative di un troppo intenso traffico da merci su strada attraverso la Valle d'Aosta. 2. Il Comitato e' composto da: a) il Presidente della Giunta regionale, con funzione di presidente; b) l'Assessore regionale all'ambiente, territorio e trasporti, con funzioni anche di vice presidente; c) il responsabile del Compartimento della Valle d'Aosta dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS); d) i direttori di esercizio della Societa' italiana del traforo del Monte Bianco, della Societa' italiana del traforo del Gran San Bernardo, della Societa' raccordo autostradale valdostana, della Societa' autostrade valdostane; e) il Comandante della Polizia stradale in Valle d'Aosta; f) il Comandante della Guardia di finanza in Valle d'Aosta; g) due rappresentanti designati dalle associazioni e dai comitati operanti in Valle d'Aosta per la tutela dei cittadini dagli effetti del traffico di merci su strada; h) il dirigente del Servizio della comunicazione e dei trasporti dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti; i) il responsabile dell'Ufficio regionale di monitoraggio della qualita' dell'aria; l) il Comandante del Gruppo dei Carabinieri di Aosta. 3. Le associazioni ed i comitati che intendono concorrere alla designazione dei due rappresentanti di cui al comma 2, lettera g), devono far domanda all'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 4. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente e della riunione e' redatto un verbale a cura del dirigente del Servizio della comunicazione e dei trasporti dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti.