Art. 3.
                       Strumenti di controllo
 
   1. La Regione provvede ad istituire, in  accordo  con  la  Polizia
stradale,  nei valichi e in altre sedi di sosta o di passaggio, posti
fissi e dispositivi mobili per il controllo dei gas di scarico  delle
emissioni inquinanti e dei rumori.
   2.  La  Giunta  regionale e' autorizzata a stipulare convenzioni e
contratti con societa' competenti per il rilevamento di dati quali la
velocita', il peso e la categoria dei veicoli trasportanti  merci  in
transito attraverso la Valle d'Aosta.
   3.   Il   servizio   dell'Assessorato   regionale  dell  ambiente,
territorio e  trasporti  della  comunicazione  e  dei  trasporti,  in
collaborazione  con  gli  organi  della  Polizia  stradale,  cura  la
raccolta sistematica dei  dati  ottenuti  a  seguito  dei  controlli,
nonche' delle eventuali infrazioni.