Art. 3. Strumenti di controllo 1. La Regione provvede ad istituire, in accordo con la Polizia stradale, nei valichi e in altre sedi di sosta o di passaggio, posti fissi e dispositivi mobili per il controllo dei gas di scarico delle emissioni inquinanti e dei rumori. 2. La Giunta regionale e' autorizzata a stipulare convenzioni e contratti con societa' competenti per il rilevamento di dati quali la velocita', il peso e la categoria dei veicoli trasportanti merci in transito attraverso la Valle d'Aosta. 3. Il servizio dell'Assessorato regionale dell ambiente, territorio e trasporti della comunicazione e dei trasporti, in collaborazione con gli organi della Polizia stradale, cura la raccolta sistematica dei dati ottenuti a seguito dei controlli, nonche' delle eventuali infrazioni.