Art. 5.
                        Politiche tariffarie
 
   1. La Regione Valle d'Aosta esamina con le societa' che gestiscono
i  trafori  del  Monte  Bianco  e  del Gran San Bernardo ed i tronchi
autostradali scelte  di  politiche  tariffarie  atte  a  contenere  e
ridurre  i livelli di transito attraverso la Valle d'Aosta di veicoli
merci e sollecita gli organismi  competenti  in  materia  di  tariffe
autostradali  e  di  traforo  ad  assumere  decisioni  coerenti con i
principi della presente legge.