Art. 5. Politiche tariffarie 1. La Regione Valle d'Aosta esamina con le societa' che gestiscono i trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo ed i tronchi autostradali scelte di politiche tariffarie atte a contenere e ridurre i livelli di transito attraverso la Valle d'Aosta di veicoli merci e sollecita gli organismi competenti in materia di tariffe autostradali e di traforo ad assumere decisioni coerenti con i principi della presente legge.