Art. 8.
                    Concertazione internazionale
 
   1.  La  Regione  sostiene le iniziative a carattere internazionale
per la tutela dell'ambiente alpino e la riduzione dei danni derivanti
dal traffico di merci su strada.
   2. La Regione promuove iniziative e  studi  coordinati  a  livello
internazionale  allo  scopo di pervenire ad un sistema equilibrato di
trasversali ferroviarie alpine onde evitare che la mancata previsione
di una corretta distribuzione dei traffici determini una pressione su
alcune direttrici di transito con conseguenze non riparabili a carico
delle popolazioni e delle regioni alpine interessate.
   3. La Regione, nella sua azione tendente a garantire  il  transito
nel rispetto della salute e della natura, promuove la consultazione e
la partecipazione alle sue iniziative delle associazioni ecologiche e
degli   enti   e   raggruppamenti   aventi   come   scopo  la  difesa
dell'ambiente.