Art. 8. Concertazione internazionale 1. La Regione sostiene le iniziative a carattere internazionale per la tutela dell'ambiente alpino e la riduzione dei danni derivanti dal traffico di merci su strada. 2. La Regione promuove iniziative e studi coordinati a livello internazionale allo scopo di pervenire ad un sistema equilibrato di trasversali ferroviarie alpine onde evitare che la mancata previsione di una corretta distribuzione dei traffici determini una pressione su alcune direttrici di transito con conseguenze non riparabili a carico delle popolazioni e delle regioni alpine interessate. 3. La Regione, nella sua azione tendente a garantire il transito nel rispetto della salute e della natura, promuove la consultazione e la partecipazione alle sue iniziative delle associazioni ecologiche e degli enti e raggruppamenti aventi come scopo la difesa dell'ambiente.