Art. 2.
        Fondo ordinario per spese di investimento dei Comuni
 
   1.  Per  l'anno  1994  l'ammontare  dei  trasferimenti  del  fondo
ordinario per spese di investimento dei Comuni  di  cui  all'art.  12
della  legge regionale n. 46/1993 e' determinato, per ciascun Comune,
nella stessa somma assegnata allo stesso titolo e per gli stessi fini
nell'anno 1993 al netto del resto della differenza di cui all'art. 1,
qualora di segno negativo.