Art. 2. Fondo ordinario per spese di investimento dei Comuni 1. Per l'anno 1994 l'ammontare dei trasferimenti del fondo ordinario per spese di investimento dei Comuni di cui all'art. 12 della legge regionale n. 46/1993 e' determinato, per ciascun Comune, nella stessa somma assegnata allo stesso titolo e per gli stessi fini nell'anno 1993 al netto del resto della differenza di cui all'art. 1, qualora di segno negativo.