Art. 12. Definizione di "chiosco" 1. Il "chiosco" e' un impianto, costituito da una o piu' colonnine e fornito di un locale adibito al ricovero ed ai servizi igienici del personale addetto nonche' eventualmente all'esposizione di lubrificanti e/o di altri accessori per veicoli. 2. Il "chiosco" deve avere i seguenti requisiti minimi: a) la presenza di almeno due colonnine, situate nell'area di pertinenza dell'impianto ed al di fuori della sede stradale, per assicurare il rifornimento in relazione alla semplice o doppia erogazione delle colonnine stesse; b) la presenza di un punto aria e di un punto acqua; c) la presenza di una pensilina a copertura delle sole colonnine; d) la presenza di un locale per addetti.