Art. 12.
                      Definizione di "chiosco"
 
   1. Il "chiosco" e' un impianto, costituito da una o piu' colonnine
e fornito di un locale adibito al ricovero ed ai servizi igienici del
personale   addetto   nonche'   eventualmente   all'esposizione    di
lubrificanti e/o di altri accessori per veicoli.
   2. Il "chiosco" deve avere i seguenti requisiti minimi:
     a)  la  presenza  di  almeno due colonnine, situate nell'area di
pertinenza dell'impianto ed al di  fuori  della  sede  stradale,  per
assicurare  il  rifornimento  in  relazione  alla  semplice  o doppia
erogazione delle colonnine stesse;
     b) la presenza di un punto aria e di un punto acqua;
     c)  la  presenza  di  una  pensilina  a  copertura  delle   sole
colonnine;
     d) la presenza di un locale per addetti.