Art. 13. Definizione di "stazione di rifornimento" 1. La "stazione di rifornimento" e' un impianto costituito da una o piu' colonnine e fornito di locali per i servizi igienici e per i servizi accessori, esclusi i locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi per i veicoli. 2. La stazione di rifornimento deve avere i seguenti requisiti minimi: a) la presenza di almeno quattro colonnine di cui una per l'erogazione di gasolio, con idoneo spazio in relazione alle necessita' del rifornimento secondo che si tratti di colonnina a semplice o doppia erogazione; b) la presenza di un punto/aria e di un punto/acqua; c) la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento; d) la presenza di un locale per gli addetti con eventuale spogliatoio annesso e servizi igienici a disposizione anche degli utenti.