Art. 13.
              Definizione di "stazione di rifornimento"
 
   1.  La "stazione di rifornimento" e' un impianto costituito da una
o piu' colonnine e fornito di locali per i servizi igienici e  per  i
servizi  accessori,  esclusi i locali per lavaggio e/o grassaggio e/o
altri servizi per i veicoli.
   2. La stazione di rifornimento deve  avere  i  seguenti  requisiti
minimi:
     a)  la  presenza  di  almeno  quattro  colonnine  di cui una per
l'erogazione  di  gasolio,  con  idoneo  spazio  in  relazione   alle
necessita'  del  rifornimento  secondo  che  si tratti di colonnina a
semplice o doppia erogazione;
     b) la presenza di un punto/aria e di un punto/acqua;
     c) la presenza di  una  pensilina  per  offrire  riparo  durante
l'effettuazione del rifornimento;
     d)  la  presenza  di  un  locale  per  gli addetti con eventuale
spogliatoio annesso e servizi igienici  a  disposizione  anche  degli
utenti.