Art. 14. Definizione di "stazione di servizio" 1. La "stazione di servizio" e' un impianto costituito da una o piu' colonnine. 2. Essa comprende locali per lavaggio e/o grassaggio e/ o altri servizi per i veicoli ed e' fornita di servizi igienici ed eventualmente di altri servizi accessori. 3. La "stazione di servizio" deve avere i seguenti requisiti minimi: a) la presenza di almeno quattro colonnine, di cui una per l'erogazione di gasolio, con idoneo spazio in relazione alle necessita' del rifornimento secondo che si tratti di colonnina a semplice o doppia erogazione; b) la presenza di un punto/aria e di un punto/acqua; c) la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento; d) la presenza di una superficie coperta nella misura di 50 mq, dove collocare lo spogliatoio ed i servizi igienici per gli addetti nonche' servizi igienici per gli utenti ed attrezzature per gli eventuali servizi accessori.