Art. 14.
                Definizione di "stazione di servizio"
 
   1.  La  "stazione  di servizio" e' un impianto costituito da una o
piu' colonnine.
   2. Essa comprende locali per lavaggio e/o grassaggio  e/  o  altri
servizi   per  i  veicoli  ed  e'  fornita  di  servizi  igienici  ed
eventualmente di altri servizi accessori.
   3. La "stazione di  servizio"  deve  avere  i  seguenti  requisiti
minimi:
     a)  la  presenza  di  almeno  quattro  colonnine, di cui una per
l'erogazione  di  gasolio,  con  idoneo  spazio  in  relazione   alle
necessita'  del  rifornimento  secondo  che  si tratti di colonnina a
semplice o doppia erogazione;
     b) la presenza di un punto/aria e di un punto/acqua;
     c) la presenza di  una  pensilina  per  offrire  riparo  durante
l'effettuazione del rifornimento;
     d)  la presenza di una superficie coperta nella misura di 50 mq,
dove collocare lo spogliatoio ed i servizi igienici per  gli  addetti
nonche'  servizi  igienici  per  gli  utenti  ed attrezzature per gli
eventuali servizi accessori.