Art. 15. Definizione di "modifica dell'impianto" 1. Le ipotesi di "modifica dell'impianto" sono le seguenti: a) la sostituzione di colonnina ad un solo erogatore con altra a doppia erogazione per prodotti, gia' indicati nel provvedimento di concessione; b) l'installazione di nuovi serbatoi per prodotti, gia' indicati nel provvedimento di concessione, o la sostituzione con altri serbatoi di maggiore capacita' per prodotti, gia' indicati nel provvedimento di concessione; c) il mutamento di destinazione degli erogatori e dei serbatoi riguardo al carburante trattato, tra i prodotti gia' indicati nel provvedimento di concessione; d) l'erogazione di benzina senza piombo mediante strutture gia' installate per la erogazione di benzina normale e/o super; e) la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici; f) la variazione dell'assetto o della posizione degli organi di convogliamento e di intercettazione di prodotti fra serbatoi ed erogatori; g) l'installazione di un self-service pre-pagamento presso un impianto in concessione, il cui titolare e' gia' autorizzato per tale installazione relativamente ad altro prodotto; h) l'aumento delle quantita' massime, di cui alla lett. b) dell'art. 30; i) la installazione di attrezzature ed accessori dell'impianto di distribuzione carburanti, quali servizi igienici, chioschi e pensiline, isole di distribuzione.