Art. 15.
               Definizione di "modifica dell'impianto"
 
   1. Le ipotesi di "modifica dell'impianto" sono le seguenti:
     a) la sostituzione di colonnina ad un solo erogatore con altra a
doppia erogazione per prodotti, gia' indicati  nel  provvedimento  di
concessione;
     b) l'installazione di nuovi serbatoi per prodotti, gia' indicati
nel  provvedimento  di  concessione,  o  la  sostituzione  con  altri
serbatoi di  maggiore  capacita'  per  prodotti,  gia'  indicati  nel
provvedimento di concessione;
     c)  il  mutamento di destinazione degli erogatori e dei serbatoi
riguardo al carburante trattato, tra i  prodotti  gia'  indicati  nel
provvedimento di concessione;
     d)  l'erogazione di benzina senza piombo mediante strutture gia'
installate per la erogazione di benzina normale e/o super;
     e) la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici  o
elettronici;
     f)  la variazione dell'assetto o della posizione degli organi di
convogliamento e di  intercettazione  di  prodotti  fra  serbatoi  ed
erogatori;
     g)  l'installazione  di  un self-service pre-pagamento presso un
impianto in concessione, il cui titolare e' gia' autorizzato per tale
installazione relativamente ad altro prodotto;
     h) l'aumento delle quantita'  massime,  di  cui  alla  lett.  b)
dell'art. 30;
     i)  la  installazione di attrezzature ed accessori dell'impianto
di distribuzione  carburanti,  quali  servizi  igienici,  chioschi  e
pensiline, isole di distribuzione.