Art. 18.
       Definizione di "concentrazione di due o piu' impianti"
 
   1.  La "concentrazione di due o piu' impianti" e' la realizzazione
di un solo impianto mediante l'utilizzazione di due o piu'  impianti,
gia' dati in conccssione ed esistenti sul territorio della regione.
   2.  Il  nuovo impianto puo' essere installato dove era ubicato uno
degli impianti, oggetto della concentrazione,  oppure  su  una  nuova
area.
   3.  Se  il  nuovo  impianto  viene  ubicato su una area diversa da
quelle gia' occupate dagli impianti preesistenti,  essa  deve  essere
situata nell'ambito del territorio di una delle provincie, in cui gli
impianti preesistenti erano dati in concessione.
   4.  I  suoli  su  cui  erano  installati  gli  impianti oggetto di
concentrazione, si intendono gia' abilitati, per diritto quesito, per
una nuova concessione, ove possibile.