Art. 20.
          Definizione delle "ragioni di utilita' pubblica"
 
   1.  Un  impianto  deve  essere conservato per "ragioni di utilita'
pubblica" quando vi sia il pubblico interesse ad evitare le  seguenti
situazioni, dannose per gli utenti:
     a) assenza di un altro impianto nel raggio di 50 km;
     b)   esistenza   di   un  "percorso"  che,  passando  attraverso
l'impianto da eliminare, sia superiore ai 15 km, misurati tra  i  due
impianti piu' vicini a quello da eliminare;
     c)  impossibilita' di sopprimere l'impianto per esigenze del pi-
ano.