Art. 25.
        Competenza ad emettere i provvedimenti di concessione
 
   1.  I  comuni,  di  cui  alla  tabella  A)  allegata,  emettono  i
provvedimenti di concessione per l'installazione e l'esercizio  nelle
loro  zone  territoriali,  di  cui  all'art.  22, dei chioschi, delle
stazioni di rifornimento e delle  stazioni  di  servizio,  dove  sono
distribuiti  carburanti liquidi per auto ad uso del pubblico, esclusi
gli impianti situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali.
   2. I comuni, non compresi nella tabella A)  allegata,  emettono  i
provvedimenti  di  concessione riguardo alla concentrazione tra due o
piu' impianti, di cui all'art. 18, dove sono  distribuiti  carburanti
liquidi  per  auto ad uso del pubblico, qualora trattasi di impianti,
ubicati nelle zone territoriali, di  cui  all'art.  22  dello  stesso
comune.
   3. I comuni emettono i provvedimenti di concessione, riguardo alla
successione  tra  vivi  o  per  causa di morte nella proprieta' di un
impianto, dove sono distribuiti carburanti liquidi per  auto  ad  uso
del  pubblico  e  situato in una delle loro zone territoriali, di cui
all'art. 22.
   4.  La  regione  Campania,  in  particolare  la  giunta,  emette i
provvedimenti di concessione riguardo alla concentrazione tra  due  o
piu'  impianti,  di  cui all'art 18, dove sono distribuiti carburanti
liquidi per auto ad uso del pubblico, qualora trattasi  di  impianti,
ubicati  nelle  zone  territoriali,  di  cui  all'art.  22, di comuni
diversi con esclusione dei comuni, di cui alla tab.  A)  allegata,  i
cui impianti non sono mai utilizzati per concentrazioni.
   5.  I  provvedimenti  di  concessione, di cui ai commi 1, 2, 3, 4,
sono emessi, dopo aver sentito il parere della commissione, di cui al
capo II.