Art. 25. Competenza ad emettere i provvedimenti di concessione 1. I comuni, di cui alla tabella A) allegata, emettono i provvedimenti di concessione per l'installazione e l'esercizio nelle loro zone territoriali, di cui all'art. 22, dei chioschi, delle stazioni di rifornimento e delle stazioni di servizio, dove sono distribuiti carburanti liquidi per auto ad uso del pubblico, esclusi gli impianti situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali. 2. I comuni, non compresi nella tabella A) allegata, emettono i provvedimenti di concessione riguardo alla concentrazione tra due o piu' impianti, di cui all'art. 18, dove sono distribuiti carburanti liquidi per auto ad uso del pubblico, qualora trattasi di impianti, ubicati nelle zone territoriali, di cui all'art. 22 dello stesso comune. 3. I comuni emettono i provvedimenti di concessione, riguardo alla successione tra vivi o per causa di morte nella proprieta' di un impianto, dove sono distribuiti carburanti liquidi per auto ad uso del pubblico e situato in una delle loro zone territoriali, di cui all'art. 22. 4. La regione Campania, in particolare la giunta, emette i provvedimenti di concessione riguardo alla concentrazione tra due o piu' impianti, di cui all'art 18, dove sono distribuiti carburanti liquidi per auto ad uso del pubblico, qualora trattasi di impianti, ubicati nelle zone territoriali, di cui all'art. 22, di comuni diversi con esclusione dei comuni, di cui alla tab. A) allegata, i cui impianti non sono mai utilizzati per concentrazioni. 5. I provvedimenti di concessione, di cui ai commi 1, 2, 3, 4, sono emessi, dopo aver sentito il parere della commissione, di cui al capo II.