Art. 26. Numero delle concessioni 1. I provvedimenti di concessione di cui all'art. 25, sono emessi in numero limitato in conformita' alle previsioni, contenute nelle tabelle A) e B) allegate. 2. I provvedimenti di concessione, di cui ai commi 2 e 4. dell'art. 25 sono emessi previo rinuncia alla concessione di due impianti installati e funzionanti (erogazione effettiva di carburante degli ultimi dodici mesi), ciascuno inteso come unitario complesso commerciale, e previo impegno al loro smantellamento, da avviare contestualmente all'ottenimento della nuova concessione.