Art. 26.
                      Numero delle concessioni
 
   1. I provvedimenti di concessione di cui all'art. 25, sono  emessi
in  numero  limitato  in conformita' alle previsioni, contenute nelle
tabelle A) e B) allegate.
   2. I provvedimenti  di  concessione,  di  cui  ai  commi  2  e  4.
dell'art.  25  sono  emessi  previo  rinuncia alla concessione di due
impianti installati e funzionanti (erogazione effettiva di carburante
degli ultimi dodici mesi), ciascuno inteso  come  unitario  complesso
commerciale,  e  previo  impegno  al  loro smantellamento, da avviare
contestualmente all'ottenimento della nuova concessione.