Art. 28. Domanda delle persone giuridiche per chiedere la concessione 1. La domanda delle persone giuridiche, per chiedere la concessione, deve essere inviata all'ente competente dai loro rappresentanti legali, nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia e nella stessa deve essere dichiarato: a) nome, cognome, dati, luogo di nascita, residenza del rappresentante legale; b) codice fiscale o partita IVA della persona giuridica; c) sede e domicilio fiscale della persona giuridica; d) la denominazione della persona giuridica, contenuta nell'atto costitutivo e nello statuto per le associazioni e le fondazioni nonche' nel contratto e nei significativi atti compiuti per le Societa', i cui documenti sono allegati in originale od in copia autenticata alla domanda; e) il possesso della nazionalita' italiana oppure quella di uno Stato membro della Comunita' economica europea, oppure quella di uno Stato che offra condizioni di reciprocita'; f) il possesso del requisito, di cui alla lettera m) del comma 1, dell'art. 27, riguardo ai rappresentanti legali delle persone giuridiche; g) gli elementi di valutazione con i relativi documenti, di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l), del comma 1, dell'art. 27; 2. La firma, apposta in calce alla domanda, e' autenticata secondo le modalita' di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15. 3. L'aspirante non allega alla domanda, in relazione a quanto prescritto con il comma 1, lettera l) dell'art. 27, idonea documentazione probatoria, qualora sia gia' titolare di concessione per il trattamento industriale degli olii minerali o per depositi costieri o per depositi interni di carburanti o per la distribuzione di carburanti mediante impianti con serbatoi aventi la capacita' complessiva di almeno 500 mc.