Art. 28.
                  Domanda delle persone giuridiche
                     per chiedere la concessione
 
   1.   La   domanda   delle  persone  giuridiche,  per  chiedere  la
concessione,  deve  essere  inviata  all'ente  competente  dai   loro
rappresentanti   legali,   nelle   forme   previste   dalla   vigente
legislazione in materia e nella stessa deve essere dichiarato:
     a)  nome,  cognome,  dati,  luogo  di  nascita,  residenza   del
rappresentante legale;
     b) codice fiscale o partita IVA della persona giuridica;
     c) sede e domicilio fiscale della persona giuridica;
     d) la denominazione della persona giuridica, contenuta nell'atto
costitutivo  e  nello  statuto  per  le  associazioni e le fondazioni
nonche' nel contratto  e  nei  significativi  atti  compiuti  per  le
Societa',  i  cui  documenti  sono  allegati in originale od in copia
autenticata alla domanda;
     e) il possesso della nazionalita' italiana oppure quella di  uno
Stato  membro della Comunita' economica europea, oppure quella di uno
Stato che offra condizioni di reciprocita';
     f) il possesso del requisito, di cui alla lettera m)  del  comma
1,  dell'art.  27,  riguardo  ai  rappresentanti legali delle persone
giuridiche;
     g) gli elementi di valutazione con i relativi documenti, di  cui
alle  lettere  c), d), e), f), g), h), i), l), del comma 1, dell'art.
27;
   2. La firma, apposta in calce alla domanda, e' autenticata secondo
le modalita' di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.
   3. L'aspirante non allega alla  domanda,  in  relazione  a  quanto
prescritto   con   il  comma  1,  lettera  l)  dell'art.  27,  idonea
documentazione probatoria, qualora sia gia' titolare  di  concessione
per  il  trattamento  industriale  degli olii minerali o per depositi
costieri o per depositi interni di carburanti o per la  distribuzione
di  carburanti  mediante  impianti  con  serbatoi aventi la capacita'
complessiva di almeno 500 mc.