Art. 30. Contenuto del provvedimento di concessione e modalita' di rilascio 1. La concessione ha la durata di 18 anni. 2. Nel provvedimento di concessione sono determinate le seguenti prescrizioni: a) l'indicazione dei prodotti, oggetto della concessione, il numero degli erogatori e delle colonnine, la capacita' dei serbatoi per ciascuno dei prodotti; b) i quantitativi massimi, espressi in metri cubi, di olio lubrificante e di petrolio, destinato ad uso riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti recipienti, che sono custoditi nell'impianto per la vendita al pubblico; c) il divieto di porre in esercizio l'impianto prima del collaudo di cui al capo XI art. 75; d) il termine di ultimazione dei lavori per la realizzazione dell'impianto; e) l'obbligo del co'ncessionario di assicurare la continuita' e la regolarita' del servizio di distribuzione; f) l'obbligo del concessionario di provvedere alle misure di sicurezza, di cui al parere emesso dal comando dei VV.FF., disciplinato dall'art. 29; g) il divieto di apportare modifiche, o compiere operazioni non autorizzate all'impianto e di dare allo stesso una destinazione diversa da quella assegnata; h) l'obbligo dal concessionario di consentire agli aventi diritto il libero accesso all'impianto, per le verifiche ed i controlli della Pubblica Amministrazione. 3. Il concessionario ha l'obbligo del pagamento della tassa relativa al rilascio della concessione nei modi e nei termini previsti dalla normativa in vigore. 4. Il concessionario, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, puo' chiedere il rinnovo della concessione, osservando le prescrizioni di cui al presente capo ed all'art. 19 del capo I. L'ente competente decide sulla domanda entro un anno dalla data di ricezione di essa e decorso tale termine, la domanda si intende respinta. 5. Non sono rinnovabili le concessioni relative ad impianti situati nei centri storici, se incompatibili con la normativa urbanistica e se le stesse non sono in regola con la normativa vigente in materia di licenze di accesso. 6. Sono escluse dal divieto di cui al comma 5, le concessioni rel- ative ad impianti di distribuzione siti nelle localita' montane, nelle piccole isole e nei piccoli centri abitati, ove essi costituiscono unico punto di rifornimento di carburanti e distante almeno Km 15, sulla viabilita' ordinaria, da altro impianto di distribuzione.