Art. 30.
                   Contenuto del provvedimento di
                 concessione e modalita' di rilascio
 
   1. La concessione ha la durata di 18 anni.
   2.  Nel  provvedimento di concessione sono determinate le seguenti
prescrizioni:
     a) l'indicazione dei prodotti,  oggetto  della  concessione,  il
numero  degli  erogatori e delle colonnine, la capacita' dei serbatoi
per ciascuno dei prodotti;
     b) i quantitativi massimi,  espressi  in  metri  cubi,  di  olio
lubrificante e di petrolio, destinato ad uso riscaldamento domestico,
confezionati   nei   prescritti   recipienti,   che   sono  custoditi
nell'impianto per la vendita al pubblico;
     c) il  divieto  di  porre  in  esercizio  l'impianto  prima  del
collaudo di cui al capo XI art. 75;
     d)  il  termine  di  ultimazione dei lavori per la realizzazione
dell'impianto;
     e) l'obbligo del co'ncessionario di assicurare la continuita'  e
la regolarita' del servizio di distribuzione;
     f)  l'obbligo  del  concessionario  di provvedere alle misure di
sicurezza,  di  cui  al  parere  emesso  dal  comando   dei   VV.FF.,
disciplinato dall'art. 29;
     g)  il divieto di apportare modifiche, o compiere operazioni non
autorizzate all'impianto e  di  dare  allo  stesso  una  destinazione
diversa da quella assegnata;
     h)  l'obbligo  dal  concessionario  di  consentire  agli  aventi
diritto il  libero  accesso  all'impianto,  per  le  verifiche  ed  i
controlli della Pubblica Amministrazione.
   3.  Il  concessionario  ha  l'obbligo  del  pagamento  della tassa
relativa al  rilascio  della  concessione  nei  modi  e  nei  termini
previsti dalla normativa in vigore.
   4.  Il  concessionario, almeno sei mesi prima della scadenza della
concessione, puo' chiedere il rinnovo della  concessione,  osservando
le  prescrizioni  di  cui al presente capo ed all'art. 19 del capo I.
L'ente competente decide sulla domanda entro un anno  dalla  data  di
ricezione  di  essa  e  decorso  tale  termine, la domanda si intende
respinta.
   5. Non  sono  rinnovabili  le  concessioni  relative  ad  impianti
situati  nei  centri  storici,  se  incompatibili  con  la  normativa
urbanistica e se le stesse  non  sono  in  regola  con  la  normativa
vigente in materia di licenze di accesso.
   6. Sono escluse dal divieto di cui al comma 5, le concessioni rel-
ative  ad  impianti  di  distribuzione  siti nelle localita' montane,
nelle  piccole  isole  e  nei  piccoli  centri  abitati,   ove   essi
costituiscono  unico  punto  di rifornimento di carburanti e distante
almeno Km 15,  sulla  viabilita'  ordinaria,  da  altro  impianto  di
distribuzione.